A partire dal 1° luglio 2017 accertamenti fiscali notificati unicamente tramite posta elettronica certificata (Pec)
Non solo le cartelle di pagamento, ma ora anche gli avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate verranno notificati con posta elettronica certificata (Pec).
Ma se per le cartelle la novità è già in vigore (almeno per i soggetti tenuti ad avere la Pec, ossia professionisti, società, ditte), per gli atti fiscali delle Entrate bisognerà aspettare il 1° luglio 2017. Ovviamente la novità vale solo per chi è tenuto ad avere un indirizzo Pec secondo l’attuale normativa ossia: imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato.
Ma che succede se il contribuente riceve la mail ma non apre la casella di posta elettronica?
La notifica si considera regolarmente effettuata, né questi potrà lamentare il fatto di aver perso la password o di non aver saputo gestire il proprio account a propria giustificazione. Sarà opportuno che il download dei messaggi in entrata avvenga giornalmente per evitare conseguenze pregiudizievoli.
La conseguenza di questa novità tecnologica è abbastanza chiara: chi è poco pratico di tecnologia dovrà fare un corso di aggiornamento se non vorrà farsi scadere, tra le mani, i termini per impugnare un eventuale accertamento fiscale.
Che succede se il contribuente non scarica la posta da molto tempo e la casella è piena?
In tal caso l’Agenzia delle Entrate, vedendosi tornare indietro il messaggio di posta elettronica certificata con la comunicazione che il destinatario ha “saturato” lo spazio disponibile di giga, dovrà attendere sette giorni al termine dei quali effettuare un secondo tentativo di invio della Pec. Se anche questa volta la notifica non va a buon fine la notificazione si esegue mediante deposito telematico dell’atto (ossia upload sul sito internet) nell’area riservata del sito informatico di Infocamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di 15 giorni. Inoltre, l’ufficio dà notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.
Che succede invece se il contribuente non ha provveduto a rinnovare la propria pec e questa è scaduta?
Anche in questo caso, qualora l’Agenzia delle Entrate dovesse rilevare che l’indirizzo Pec del destinatario non è valido o attivo, provvederà a notificare l’atto depositandolo in modalità telematica nell’area riservata del sito informatico di Infocamere; entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, si dovrà anche qui pubblicare il relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di 15 giorni. Inoltre, l’ufficio dà notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.
